Art. 4.
(Contributi per l'esercizio cinematografico).

      1. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano lungometraggi di interesse culturale nazionale che registrano un incasso inferiore alla media

 

Pag. 7

quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano del film e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione. Il contributo è erogato dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali emanato a cadenza trimestrale.
      2. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi di nazionalità italiana o europea prima dei lungometraggi e che registrano, nelle giornate di proiezione dei cortometraggi, un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezioni di cortometraggi, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui vengono proiettati cortometraggi e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi. Il contributo è erogato dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali che prevede la liquidazione del contributo a cadenza trimestrale. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.
      3. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo localizzate in province caratterizzate da basso consumo cinematografico che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.
      4. Sono dichiarati di rilevante interesse culturale gli schermi localizzati in complessi
 

Pag. 8

cinematografici localizzati in province caratterizzate da basso consumo cinematografico, che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.
      5. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 3, situate in edifici o in locali di interesse storico-artistico, sono concessi dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione degli edifici o dei locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
      6. Ai circuiti cinematografici formati da cinque o più sale monoschermo di rilevante interesse culturale sono concessi dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali contributi mirati a incentivare la diffusione della cultura cinematografica, in misura non superiore al 10 per cento del totale dei costi di gestione annuali documentati. Tali contributi sono distribuiti fra le sale aderenti al circuito in modo proporzionale. Ai circuiti possono aderire altresì schermi cinematografici facenti parte di complessi cinematografici dichiarati di rilevante interesse culturale ai sensi del comma 4.
      7. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.